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Ordinanza — n. 4401/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4401/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's reasoning regarding liability for aggravated assault, but the court found the arguments were merely factual complaints. Consequently, the court ruled that these issues had already been properly examined and dismissed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes or mere complaints without new legal grounds are inadmissible in the court of cassation.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Court of Cassation Inadmissible Appeal Factual Complaints Aggravated Assault Liability lesioni gravi lesione alla spalla causalità del colpo di frusta

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPALLINA SALVATORE nato a NICOSIA il 23/03/1962 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Salvatore Spallina per il reato di lesioni aggravate, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 sulla valutazione d'attendibilità della persona offesa e sulla confutazione della tesi difensiva); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente