Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3758/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated theft sentence for insufficient motivation regarding minimum statutory penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3758/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Antonio against the Second Instance Court's conviction for aggravated theft inadmissible. The appellant argued that the sentencing lacked proper motivation and incorrectly equated aggravating circumstances with generic mitigating factors. The court rejected these claims, ruling that when a sentence aligns with the statutory minimum, specific reasoning is not required, and the lower court's evaluation of equivalence and the lack of minor damage was logical and sufficient.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.; When the imposed penalty does not deviate excessively from the statutory minimum, the judge is not obliged to specifically illustrate the reasons for the decision, and the court's assessment of equivalence between aggravating and mitigating circumstances is immune from review if supported by sufficient motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
aggravated theft sentencing insufficient motivation statutory minimum penalty equivalence of circumstances admissibility of appeal judicial discretion minor damage requirement indagine per furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.
237402), come accaduto nel caso di specie; quanto invece al giudizio di equivalenza confermato dalla Corte di appello fra le aggravanti contestate dell'art. 625, comma 1, nn.
Art. 62, n. 4, cod. pen.
237402), come accaduto nel caso di specie; quanto invece al giudizio di equivalenza confermato dalla Corte di appello fra le aggravanti contestate dell'art. 625, comma 1, nn.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007
pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUTORE ANTONIO nato a NAPOLI il 08/10/1993 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che Autore Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione, afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; in particolare quanto alla determinazione della pena il proposto motivo di ricorso, che censura l'operata graduazione della pena e il difetto di motivazione in ordine ai criteri all'uopo adoperati, è manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo alla misura della pena base, fissata in misura pari al minimo edittale, il giudice di merito non era tenuto a illustrare specificamente le ragioni della sua decisione: vale, infatti, il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), come accaduto nel caso di specie; quanto invece al giudizio di equivalenza confermato dalla Corte di appello fra le aggravanti contestate dell'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., per il furto dello scooter, a fronte delle circostanze attenuanti generiche per l'incensuratezza e la confessione, il giudizio espresso, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931): nel caso in esame risulta assolutamente logica la valutazione di equivalenza; infine anche manifestamente infondata è la censura con cui si lamenta la mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., dal momento che la norma in esame presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); principio, questo, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame sul punto, seppur in forma sintetica, eludendo che il valore dello scooter potesse essere irrisorio; s,,\ Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 8 novembre 2022 Il Consi lier