Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being merely repetitive of already rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Dibenedetto Giuseppe inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The lower court had already rejected the arguments regarding the criminal liability for attempted extortion, finding them merely repetitive of previously analyzed points. Consequently, the court ruled that the appeal offered no new legal grounds to warrant further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance without presenting new legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIBENEDETTO GIUSEPPE nato a CERIGNOLA il 03/02/1974 avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 16 luglio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Foggia, in data 13 luglio 2020, nei confronti di Dibenedetto Giuseppe, in relazione al reato di cui all'art. 56, 629 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto a lui ascritto, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha logicamente qualificato i fatti contestati in termini di tentata estorsione, evidenziando come la condotta minatoria posta in essere dall'imputato fosse preordinata ad ottenere un ingiusto profitto, con correlativo danno per il farmacista-persona offesa.
Negli esatti termini della fattispecie concreta Sez. 2, n. 15716 del 07/04/2011, Tocco, Rv. 249940); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre idente