Cassation annuls appeal due to statute of limitations barring criminal liability for the offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision without remittal because the criminal offense had expired under the statute of limitations. The appellant argued for a review of the lower court's reasoning regarding the defendant's role as a company administrator and the application of mitigating circumstances. The court rejected these procedural complaints and ruled that the crime committed in 2009 was extinguished by the passage of time, specifically noting the expiration date of September 30, 2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 c.p.p.; Art. 158 c.p.p.: The criminal action is extinguished by prescription when the statutory limitation period has elapsed without prosecution, rendering any subsequent judgment on the merits void.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IMBESI GIUSEPPE nato a SAN VITO SULLO IONIO il 03/05/1957 avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 13 luglio 2020, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 13 dicembre 2018, nei confronti di Imbesi Giuseppe, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata in cui il secondo giudice ha logicamente evidenziato come l'imputato, nel periodo in cui si sono svolti i fatti, ricoprisse il ruolo di amministratore della società dello Zagami, cessionario dell'assegno, e dunque non potesse non conoscere la provenienza furtiva del titolo di credito, peraltro da lui stesso firmato);
Considerato che la seconda doglianza, che contesta una carenza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, non può ritenersi manifestamente infondato non avendo la Corte adottato alcuna motivazione, come pure in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche pur dandosi atto della proposizione dei motivi di appello; che, pertanto, non risultando il ricorso inammissibile deve essere rilevata l'intervenuta prescrizione del reato maturata il 30 settembre 2019 essendo stato commesso il 30 settembre 2009.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre ien