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Ordinanza — n. 3236/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain due to procedural preclusion of waived grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3236/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defendant waived specific grounds during the second-instance plea bargain procedure. The court held that such waivers produce preclusive effects, barring the raising of these arguments in the final appeal. Consequently, the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The waiver of grounds during a plea bargain in the second instance creates preclusive effects, rendering subsequent appeals based on those waived grounds inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain preclusion second instance waiver inadmissible appeal procedural preclusion Italian criminal procedure bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
- che Sansonie tra5i9z75) ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di bari che ha convalidato il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod.
Art. 610 c.p.p.
278170); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
- che Sansonie tra5i9z75) ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di bari che ha convalidato il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 c.p
fall.; - che il primo ed unico motivo del ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., non è deducibile in sede di legittimità, in quanto il c.d.
art. 129 cod. proc. pen
fall.; - che il primo ed unico motivo del ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., non è deducibile in sede di legittimità, in quanto il c.d.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANSONNE IGNAZIO nato a ANDRIA il 18/08/1971 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di BARI(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Sansonie tra5i9z75) ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di bari che ha convalidato il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen. relativamente ad un'imputazione di bancarotta fraudolenta ex artt. 216 e 219 comma 10 I. fall.; - che il primo ed unico motivo del ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., non è deducibile in sede di legittimità, in quanto il c.d. "patteggiamento in appello" configura la rinuncia, da parte dell'imputato, ai motivi di impugnazione presentati, la quale a sua volta produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), per cui è ammissibile solo il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il Co si.lier estenso Il