Italian Court dismisses appeal against settlement sentence as it lacks statutory grounds for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a settlement sentence inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by law. The appellant challenged the application of the agreed penalty under Article 493-ter of the Penal Code, citing a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that appeals against settlement sentences are strictly limited to issues regarding the expression of the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or illegality of the penalty, none of which were alleged here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: Appeals against settlement sentences are admissible only for specific statutory grounds; appeals outside these grounds are inadmissible without procedural formalities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSERE PASQUALE nato a RIPACANDIDA il 27/02/1954 avverso la sentenza del 06/06/2022 del GIP TRIBUNALE di ANCONAdato aydiso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Messere Pasquale ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Ancona, che ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico ministero per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.; - che, con unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; - che la censura è proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di pat-teggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 14 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente