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Ordinanza — n. 3199/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal penalty application for bankruptcy crimes due to lack of statutory exemption grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3199/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the finding of criminal liability as a de facto administrator of a bankrupt company, arguing for statutory exemptions. The court ruled that since the lower court's judgment did not explicitly exclude any statutory exemption grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, the appeal lacked the necessary motivation defect to be admissible.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal against a judgment applying criminal liability is inadmissible if the judgment does not explicitly exclude statutory exemption grounds, as the lack of such exclusion does not constitute a motivation defect.

Parole chiave

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criminal liability bankruptcy crimes de facto administrator statutory exemption inadmissible appeal motivation defect Code of Criminal Procedure abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
277102), elemento che, nel caso in esame, non sussiste; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMARA PIERO nato a AUGUSTA il 24/04/1969 avverso la sentenza del 30/11/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Amara Piero ricorre avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Roma che ha accolto la richiesta di applicazione della pena in ordine ai reati di cui agli artt. 216, 219 e 223 I. fall.,; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si censura l'affermazione di responsabilità penale dell'odierno ricorrente (quanto alla sussistenza della sua qualità di amministratore di fatto), è inammissibile, atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2 , n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), elemento che, nel caso in esame, non sussiste; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicemb