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Ordinanza — n. 3155/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for defamation and obscenity due to inadmissibility of grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3155/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Dragone Cosimo inadmissible and ordered him to pay court costs and fines. The appellant argued that the lower court lacked certain evidence and failed to grant generic mitigating circumstances, but the court rejected these claims as they sought a factual re-evaluation or insufficient reasoning. The court held that the appellate court's decision was logically sound and within the prescribed time limits for the statute of limitations regarding the publication date.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals challenging the factual assessment of evidence or the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible if they merely request a re-evaluation of facts already logically assessed by the court of appeal.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibition generic mitigating circumstances statute of limitations defamation Italian Supreme Court Cassazione perseguimento penale per diffamazione diffamazione punibilità dei mass media

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Art. 157 cod. pen.
3 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole della violazione dell'art. 157, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGONE COSIMO nato a GROTTAGLIE il 27/06/1992 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Dragone Cosimo ricorre avverso la sentenza emessa in data 18 marzo 2022 dalla Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto che ha affermato la penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 595, comma 3 e 660 cod. pen.; - che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta che dall'istruttoria dibattimentale non è emersa prova certa in grado di fugare ogni ragionevole dubbio, è inammissibile, in quanto prospetta una rivalutazione, in fatto, degli elementi probatori valutati dalla corte d'appello con motivazione logica e coerente con i dati processuali richiamati (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è ugualmente inammissibile, in quanto secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole della violazione dell'art. 157, cod. pen.

è manifestamente infondato sin quanto non può ritenersi maturato il termine prescrizionale atteso che il reato di diffamazione a mezzo di stampa si consuma nel momento in cui viene divulgata l'immagine o il pensiero lesivo dell'altrui reputazione e, pertanto, come risulta adeguatamente dalla sentenza impugnata, bisogna far riferimento alla data delle prime pubblicazioni (24/3/2015). - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; - che nulla deve essere liquidato in favore della parte civile (richieste con conclusioni depositate 12 dicembre 2022), attesa la tardività della richiesta;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso