Cassation annuls appeal judgment for simple bankruptcy fraud due to expiration of the statute of limitations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remittal because the crime of simple bankruptcy fraud had expired under the statute of limitations. The defense argued for acquittal based on prescription, while the prosecution contended the defendant remained liable for fraudulent misappropriation of funds. The court ruled that the limitation period had elapsed by February 2022, rendering the prosecution inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 c.p.; Art. 162 c.p.: The statute of limitations for the crime of simple bankruptcy fraud expires twelve years after the offense, and once elapsed, the criminal action is extinguished.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARCHESCHI ERCOLE nato a TERNI il 31/05/1948 avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 30 marzo 2021 la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza in data 12 marzo 2019 del Tribunale di Terni, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Ercole Marcheschi per il reato di bancarotta semplice (così riqualificato il fatto a lui ascritto al punto b. della rubrica), perché estinto per prescrizione e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando la decisione gravata nella parte in cui aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (punto a. della rubrica).
2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'impul:ato ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi. 2.1. Con il primo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per la distrazione del denaro in imputazione. 2.2. Con il secondo motivo ha prospettato la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per la distrazione dei cespiti ammortizzabili in imputazione. 2.3. Con il terzo motivo ha denunciato l'omessa motivazione circa la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 2.4. Con il quarto motivo è stato prospettato il difetto di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena ex art. 53 legge 689/1981.
3. L'avvocato Aldo Minghelli nell'interesse dell'imputato ha presentato memoria con la quale ha chiesto di rilevare la non manifesta inammissibilità del ricorso e di rimettere gli atti alla Sezione competente per la sua trattazione.
4. Il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato nella parte in cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta distrazione del saldo attivo della cassa (di euro 337,41), rispetto al quale l'atto di appello aveva prospettato che lo stesso giorno del fallimento l'imputato aveva effettuato un maggior versamento bancario (di euro 4.000), dunque, comprensivo del detto saldo di cassa, per onorare un debito dell'impresa fallita. Ne deriva che - ferma l'inammissibilità in questa sede del secondo motivo di ricorso (perché deduce una diversa ricostruzione di fatto) e del terzo motivo (privo di specificità), - il termine di prescrizione del reato (commesso il 16 luglio 2019), tenendo conto della sospensione per legittimo impedimento (dal 10 aprile al 15 maggio 2018) e dell'interruzione, è decorso il 20 febbraio 2022; deve, dunque, disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, rimanendo assorbito il quarto motivo. 7ì,z'
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Co