Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic and specific grounds regarding theft charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Tonietti Franco inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a reclassification of the crime to theft by use and challenged an aggravating circumstance, but the court found these arguments generic and lacking specific factual confrontation. Consequently, the court rejected the request for a renewed substantive review, citing established jurisprudence that requires specific, decisive misinterpretations of evidence to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.; Art. 625 n.2 cod.pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic without comparing the reasoning of the lower court or if they request a new substantive review without alleging specific, decisive misinterpretations of the evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONIETTI FRANCO nato a NOVI LIGURE il 08/11/1962 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Tonietti Franco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l'erroneità del diniego di derubricazione del delitto contestato in quello del furto d'uso, è generico e manifestamente infondato, in quanto connotato dall'assenza di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione impugnata, che risulta avere fatto corretta applicazione della giurisprudenza in materia (Sez. 5, n. 6431 del 29/12/2014 - dep. 13/02/2015, Rv. 262664;
Sez. 4, n. 1045 del 15/12/2006 - dep. 17/01/2007, Rv. 236020); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod.pen., è aspecifico e non consentito in questa sede, giacché non solo non si confronta con quanto correttamente e logicamente argomentato al riguardo dal giudice di merito (pag. 2 della sentenza impugnata), ma pretende inammissibilmente da questa Corte un rinnovato esame del merito senza allegare specifici, inopinabili e decisivi travisamenti delle prove, ma anzi sollecitandone una rivalutazione sulla base di alternativi modelli di ragionamento;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese proc:essuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il