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Ordinanza — n. 1787/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against extortion conviction citing inadmissible factual attacks and inapplicable non-punishment clause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1787/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Filippo Neri Strambelli's appeal inadmissible, confirming the lower court's rejection of his claims. The appellant challenged the victim's credibility and the application of Article 649 of the Penal Code, arguing for non-punishment. The court rejected these arguments as they constituted inadmissible factual disputes and misapplied the non-punishment clause to attempted extortion involving violence.

Regesto Legislator

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Art. 56, 629 cod. pen.; Art. 649 cod. pen.: Factual attacks on victim credibility are inadmissible in cassation, and the non-punishment clause for attempted extortion does not apply when violence was employed against the person.

Parole chiave

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attempted extortion non-punishment clause violence against person inadmissible appeal victim credibility criminal liability Cassation review verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
del Tribunale di Bari, in data 8 marzo 2018, nei confronti di Strannbelli Filippo Neri, in relazione al reato di cui all'art. 56, 629 cod.
Art. 629 cod. pen.
Art. 649 cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 649 cod.
art. 649 cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 649 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 53631 del 17/11/2016, Giglio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRAMBELLI FILIPPO NERI nato a BARI il 30/08/1976 avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 29 settembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Bari, in data 8 marzo 2018, nei confronti di Strannbelli Filippo Neri, in relazione al reato di cui all'art. 56, 629 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, con particolare riferimento all'attendibilità della persona offesa, contiene censure in punto di fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, peraltro inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata hanno evidenziato le ragioni di piena attendibilità del racconto della vittima, enunciandone i plurimi riscontri;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 649 cod. pen., è manifestamente infondato, alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, peraltro correttamente richiamato dalla Corte di Appello, secondo cui tale esimente non si applica al delitto di tentata estorsione qualora nella commissione dello stesso, come nel caso di specie, vi sia stato impiego di violenza alla persona (ex plurímis, Sez. 2, n. 53631 del 17/11/2016, Giglio, Rv. 268712); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Preside