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Ordinanza — n. 1732/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for absolute genericity and new fact assertion at final instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1732/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to absolute genericity and the introduction of a new fact for the first time. The appellant, Giuseppe Axo, challenged a lower court decision regarding the materiality of a fact, which the appellate court had already addressed. The court ruled that the appeal lacked specific grounds and violated procedural rules by raising new factual assertions at the final instance.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is absolutely generic or if it introduces new facts for the first time at the final instance.

Parole chiave

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absolute genericity new fact assertion final instance criminal appeal procedural inadmissibility ammende per infrazione procedurale modalità di calcolo dell'ammenda spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AXO GIUSEPPE nato a TARANTO 11 10/01/1975 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito ai punti oggetto del devoluto, tra cui non rientrava l'accertamento della materialità del fatto, che viene ora per la prima volta dedotto in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19/1