Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of factual comparison.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were formulated in a generic manner without critically examining the lower court's reasoning. The appellant failed to provide a specific comparison with the first and second instance judgments regarding intent, conduct severity, and sentencing. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally defective under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in a critical comparison with the lower court's findings; generic appeals lacking such analysis are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANDALA' DAVIDE nato a MESSINA il 15/07/1974 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che i motivi di ricorso sono stati formulati in modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa ricostruzione dei fatti, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado; ritenuto che il motivo sulla mancata riunione ad altro procedimento è inammissibile perché i provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti, in quanto meramente ordinatori, sono sottratti ad ogni forma di impugnazione (Sez. 3, n. 37378 del 09/07/2015,Rv. 265088); ritenuto che la genericità dei residui motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni delle sentenze di merito in punto di dolo, gravità della condotta di reato e determinazione della pena, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022 Il Consi estensore Il P