Cassation court dismisses appeal as generic, upholding lower court's application of Article 131-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific motivation regarding the lower court's application of Article 131-bis of the Penal Code. The appellant argued against the intensity of intent, but the appellate court in Messina had already provided a congruent and logical assessment of the reasons for the defendant's removal. Consequently, the court ruled that the lower court's evaluation could not be re-evaluated independently in the legality phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the lower court's decision is sufficiently motivated on the statutory provisions applied, and the appellant's arguments do not demonstrate evident logical flaws warranting a new evaluation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBINO RENZO nato a MESSINA il 31/03/1973 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Messina, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sotto il profilo dell'intensità del dolo, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammend Così deciso il 19 dicembre 2022 re estensor