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Ordinanza — n. 1721/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic, upholding lower court's application of Article 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1721/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific motivation regarding the lower court's application of Article 131-bis of the Penal Code. The appellant argued against the intensity of intent, but the appellate court in Messina had already provided a congruent and logical assessment of the reasons for the defendant's removal. Consequently, the court ruled that the lower court's evaluation could not be re-evaluated independently in the legality phase.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the lower court's decision is sufficiently motivated on the statutory provisions applied, and the appellant's arguments do not demonstrate evident logical flaws warranting a new evaluation.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of motivation Article 131-bis Penal Code intensity of intent Article 616 c.p.p. sanzioni pecuniarie spese di difesa sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Messina, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Messina, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBINO RENZO nato a MESSINA il 31/03/1973 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Messina, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sotto il profilo dell'intensità del dolo, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammend Così deciso il 19 dicembre 2022 re estensor