Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds regarding recidivism reduction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the appellant was already fully addressed by the Court of Appeal in its previous judgment. The appellant argued for a reduction of the sentence by excluding recidivism, but the appellate court had already provided sufficient reasoning on this specific point. Consequently, the court ruled that no new grounds existed to justify reopening the case, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds raised by the appellant are already fully covered by the reasoning of the appellate court in the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCESE SERGIO nato a CHIETI il 11/04/1964 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente sulla rideterminazione della pena è manifestamente infondato rispetto alla motivazione della Corte di appello di Perugia, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'unico punto relativo alla recidiva oggetto dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, accogliendo la richiesta di escludere la recidiva con conseguente rideterminazione della pena nel minimo edittale, già irrogato dalla sentenza annullata; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19