Criminal appeal dismissed for inadmissibility; court rejected claim that voluntary police visit constitutes surrender under Art. 385(4) Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, ruling that the applicant's visit to the Carabinieri station did not constitute surrender. The applicant argued this visit should trigger the statutory mitigation under Article 385(4) of the Penal Code, but the court found the factual situation distinct from voluntary surrender intended to end evasion. Consequently, the Court of Appeal's assessment of the legal provision was deemed substantially correct, leading to the dismissal of the appeal and an order for the applicant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 comma 4 cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: A voluntary visit to police authorities after returning home does not equate to surrender for the purpose of statutory mitigation, as it lacks the intent to facilitate crime investigation and end evasion.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARDHACAKU GIDEON nato il 27/09/1996 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato rispetto all'invocata attenuante prevista dall'art. 385 comma 4, cod. pen. atteso che l'essersi recato presso la stazione dei carabinieri "per chiarire la propria posizione" dopo aver fatto rientro nella propria abitazione, non equivale alla condotta dell'evaso che si costituisca davanti alle forze dell'ordine per mettere fine alla propria evasione e facilitare l'accertamento del reato, essendo chiaramente diversa la situazione di fatto rappresentata dal ricorrente e quindi sostanzialmente corretta la valutazione della Corte di appello in ordine alla "ratio" della norma che giustifica l'attenuante in parola; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022 re estensore Il P