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Ordinanza — n. 1700/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for absolute generality; lower court adequately addressed recidivism and dangerousness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1700/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to absolute generality regarding the lower court's reasoning. The appellant argued against the appellate court's decision on recidivism and dangerousness, but the court found the lower court had already provided adequate justification for these points. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is absolutely generic and fails to address specific grounds, as the lower court's decision is deemed sufficiently motivated on the contested points.

Parole chiave

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absolute generality inadmissible appeal recidivism assessment dangerousness evaluation procedural costs Cassation review sufficient motivation ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
mentre nel ricorso si introducono generici ed imprecisati rilievi su punti della decisione che non sono stati neppure dedotti nei motivi di appello; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 c.p
mentre nel ricorso si introducono generici ed imprecisati rilievi su punti della decisione che non sono stati neppure dedotti nei motivi di appello; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARDI ROBERTO nato a DOGLIANI il 07/05/1967 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Torino, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito ai punti oggetto del devoluto (recidiva), fornendo adeguata giustificazione sulle ragioni della rilevanza dei precedenti penali ai fini del giudizio della pericolosità dell'imputato,. mentre nel ricorso si introducono generici ed imprecisati rilievi su punti della decisione che non sono stati neppure dedotti nei motivi di appello; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19