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Ordinanza — n. 1698/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as generic due to lower court's adequate reasoning on robbery charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1698/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Mutti and Bergesio inadmissible, ruling that the arguments lacked specificity regarding the lower court's decision. The appellate court in Turin had already thoroughly motivated the conviction for robbery, detailing the violence used to secure stolen goods and the temporal proximity of acts. Consequently, the court found the appeals generic and non-censurable, leading to the dismissal of the requests and an order for the appellants to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they are generic and do not provide specific grounds distinct from the lower court's adequate reasoning, which must be respected unless clearly erroneous.

Parole chiave

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generic appeal inadmissibility robbery charge procedural costs lower court reasoning motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MUTTI MATTEO nato a MONTALTO DORA il 28/09/1979 BERGESIO FABIO nato a ALBENGA il 01/08/1976 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che il motivo dedotto dai ricorrenti Muttii e Bergesio è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Torino, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito ai punti oggetto dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, fornendo ampio riscontro delle ragioni fondanti il concorso dei predetti nel reato loro ascritto di rapina c.d. impropria, per la violenza adoperata al fine di assicurare ai complici il possesso della refurtiva, evidenziando la unicità del contesto e la contiguità temporale tra le violenze e le asportazioni dei beni, con argomenti logici non più censurabili in questa sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il