Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to mere factual complaints lacking specific procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Rosario Caraccio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal responsibility based on insufficient evidence, but the Court ruled this constituted mere factual complaints rather than a valid legal objection. Since the appeal failed to identify specific procedural errors or misinterpretations of evidence, it fell outside the scope of the Supreme Court's jurisdiction for reviewing judgments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must identify specific procedural errors; mere complaints about factual insufficiency or alternative interpretations of evidence are inadmissible as they constitute factual grievances rather than legal defects.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARACCIO ROSARIO nato a GALLIPOLI il 14/04/1959 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Lecce, con sentenza emessa in data 7 febbraio 2022, ha confermato la sentenza resa dal Gi.p. del Tribunale di Lecce in data 10 febbraio 2021 nei confronti di ROSARIO CARACCIO, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di rapina pluriaggravata posta in continuazione con le connesse lesioni personali, di cui agli artt. 81, 628 comma terzo nr. 1, 3 bis, 3 quinquies e 582 - 585, in relazione all'art. 61 nr. 2 e 5 cod. pen.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità del prevenuto (fondata su un compendio probatorio assertivamente insufficiente), non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito il quale, con motivazione esente da vizi logici, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento; ritenuto, altresì, che il predetto motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché reiterativo di doglianze già correttamente esaminate dai giudici del gravame (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - con articolata motivazione che si salda ed integra con quella del primo giudice - ha già dato conto del corposo compendio probatorio a carico del CARACCIO, costituito dalle dichiarazioni chiare e precise della parte offesa, dalle estrapolazioni delle immagini delle videocamere di sorveglianza e dal riconoscimento degli operanti, corroborante inconfutabilmente l'identità del prevenuto, essendo lo stesso già noto alle Forze dell'ordine, poiché gravato dalla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa che ha determinato la causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/11/2022.