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Ordinanza — n. 1537/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for theft and fraud due to lack of particular fact leniency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1537/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding the lack of a specific ruling on fact leniency and the appropriateness of the sentence. The court affirmed that lower judges correctly evaluated the defendant's specific criminal history and the context of the offenses, finding no grounds for a new assessment of the penalty. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis c.p.; Art. 62-bis c.p.: The Supreme Court holds that the assessment of particular fact leniency requires a comprehensive evaluation of all case specifics, including criminal history, and that sentencing discretion within the statutory range is not subject to re-evaluation in cassation proceedings.

Parole chiave

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particular fact leniency criminal history assessment sentencing discretion theft and fraud cassation inadmissibility gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis c.p.
a) violazione di legge relativamente alla mancata adozione di una pronunzia ex art. 131 bis.
Art. 62-bis c.p.
Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
art. 648 c.p
La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale Marco Sarno era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa per i reati di cui ai capo a) (art. 648 c.p.) e b) (art.
art. 474 c.p
648 c.p.) e b) (art. 474 c.p.).
art. 131 bis cod. pen
a) violazione di legge relativamente alla mancata adozione di una pronunzia ex art. 131 bis.
art. 62-bis cod. pen
Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - Tushaj
Sez. 4 -, Sentenza n. 32872 del 08/06/2022
(Sez. 4 -, Sentenza n. 32872 del 08/06/2022 Ud.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - Ferrario
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARNO MARCO nato a NAPOLI il 14/04/1984 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; R.G. 25606/2022

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale Marco Sarno era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa per i reati di cui ai capo a) (art. 648 c.p.) e b) (art. 474 c.p.).

2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo due motivi:

a) violazione di legge relativamente alla mancata adozione di una pronunzia ex art. 131 bis. c.p.;

b) violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte con entrambi i motivi. 3.1. In ordine al primo motivo va richiamato l' orientamento della Suprema Corte secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 26659001). Invero non si prospettano sul punto possibilità di intervento di questa Corte Suprema atteso che i giudici territoriali, con una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, hanno già escluso nel caso in esame la "particolare tenuità del fatto" tenuto conto dei "gravi precedenti specifici" nonché del "contesto" in cui il reato era maturato. Trattasi di motivazione congrua in fatto e corretta in diritto tale da resistere alle censure del tutto generiche di parte ricorrente. 3.2.

Anche il secondo motivo è privo di pregio alcuno. 2.1. Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. la Corte di appello ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento, facendo riferimento alla mancata di elemento di segno positivo (v. ff. 3-4). Va, del resto, ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4 -, Sentenza n. 32872 del 08/06/2022 Ud. (dep. 07/09/2022 ) Rv. 283489 - 01).

Occorre, poi, rilevare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022