Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1532/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for manifest unfoundedness as it merely repeats first-instance arguments on criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1532/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the arguments were merely repetitive of those made during the appeal phase and sought a re-evaluation of the criminal liability assessment. The appellant challenged the second-instance judgment recognizing liability under Article 493 ter of the Penal Code based on circumstantial evidence, arguing the geographic identification element was irrelevant. The court rejected this as a substantive review precluded in the court of cassation, noting that the appellate court's reasoning cohered with the first-instance judgment to form a single argumentative body.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The court of cassation cannot re-evaluate the weight of evidence or the substantive merits of a criminal conviction if the appellate court's reasoning coheres with the first-instance judgment, forming a single argumentative corpus.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifest unfoundedness repetitive arguments substantive review preclusion cohesion of reasoning Article 493 ter penal code circumstantial evidence geographic identification pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 493 ter cod. pen.
Con motivo unico si censura la decisione di merito, che ha riconosciuto la responsabilità per il reato contestato (art. 493 ter cod.
art. 493 ter cod. pen
Con motivo unico si censura la decisione di merito, che ha riconosciuto la responsabilità per il reato contestato (art. 493 ter cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri
Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi
Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016
258438; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 Rv.
Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018
269217; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv.
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri
Sez. 4, n. 56311 del 28/11/2018
Sez. 2, n. 55955-18 del 10/9/2018
Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 dep. 12/04/2012
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOVINO GUERINO nato a ASTI il 13/08/1976 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 43-25536/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, meramente ripetitivi di quelli spesi in sede di appello e tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla valutazione di merito dell'accertamento della penale responsabilità.

Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. Con motivo unico si censura la decisione di merito, che ha riconosciuto la responsabilità per il reato contestato (art. 493 ter cod. pen., che punisce la condotta di chi "al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento") sulla base di un coacervo di indizi conducenti verso la persona del ricorrente.

Il motivo non si confronta con la doppia motivazione conforme assunta nel merito, ove si è dato atto della corrispondenza tra evidenze di fatto e contestualità dei plurimi utilizzi indebiti della carta. Nel giudizio di merito è apparso dunque indifferente l'elemento di identificazione topografica, la cui inutilizzabilità è sollecitata dal ricorrente. Tale argomentare conforme nel doppio grado di giudizio di merito non appare affatto illogico, tanto meno in maniera manifesta. Del resto, è noto che: a fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado, i vizi di motivazione e le violazioni di legge denunciate, non possono essere coltivati dinanzi a questa Corte, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche portate con i motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837;

Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 Rv. 269217; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Come pure noto è che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi 2- 43-25536/2022 nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 4, n. 56311, del 28/11/2018;

Sez. 2, 55955-18, del 10/9/2018; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022