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Ordinanza — n. 1498/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for police misconduct as grievances are merely repetitive.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1498/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Fazio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Fazio challenged his conviction for police misconduct, arguing violations of law and lack of recognition of a non-punishability cause. The court rejected these claims as mere reproductions of previously dismissed grievances without new evidence or specific procedural errors.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals based solely on repetitive grievances without new evidence or specific procedural violations are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive grievances doctrine police misconduct conviction non-punishability cause court costs and fines requisiti di motivazione motivi probatori permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 497-ter cod. pen.
Considerato che Salvatore Fazio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 497-ter cod.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 497-ter cod. pen
Considerato che Salvatore Fazio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 497-ter cod.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
pen., sono affidati a doglianze meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv.
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
231708) ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAZIO SALVATORE nato a MESSINA il 09/03/1967 avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; (;,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Salvatore Fazio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 497-ter cod. pen.; Rilevato che i due motivi di ricorso, con i quali il ricorrente contesta la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli, nonché in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono affidati a doglianze meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710;

Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), in considerazione dell'esibizione del tesserino e dell'attribuzione della qualità di agente di polizia nel corso di un controllo stradale;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigliere estensore Il Presi