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Ordinanza — n. 1491/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against lower court's reduction of assault fine due to lack of self-defense recognition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1491/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a Lecce Tribunal decision that reduced an assault fine to €400, arguing the lower court failed to recognize self-defense. The court rejected this, noting the appeal contained only factual arguments incompatible with the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to review factual disputes or alternative factual reconstructions raised by the appellant, limiting its role to legal errors and procedural vices.

Parole chiave

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cassation jurisdiction factual review limitation self-defense recognition fine reduction appeal inadmissible appeal ammende per infrazione procedurale sanzioni pecuniarie impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GIORGI STEFANO nato a LECCE il 04/07/1988 avverso la sentenza del 21/04/2021 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Stefano De Giorgi ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace in sede, ha rideterminato in Euro 400 di multa la pena al medesimo irrogata per il reato di lesioni personali; Considerato che il motivo di ricorso proposto, che lamenta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, articola doglianze in punto di fatto, volte a prospettare una alternativa ricostruzione delle risultanze processuali in termini incompatibili con il sindacato di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigliere estensore Il resid te