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Ordinanza — n. 1479/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because defendant formally withdrew the appeal via PEC, rendering the filing inadmissible under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1479/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant's lawyer submitted a formal withdrawal of the appeal via PEC on April 4, 2022. Although the appeal was subsequently filed, the court noted that the withdrawal was signed by both the defense counsel and the client. Consequently, the court ruled that the procedural requirement for a valid appeal was not met, leading to the dismissal of the case and an order for the defendant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; An appeal is inadmissible if the defendant has formally withdrawn the appeal before the filing, as the withdrawal extinguishes the right to contest the judgment.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of appeal formal withdrawal procedural law court costs rinuncia al diritto procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
pen; Rilevato che il 1 aprile 2022 il difensore e procuratore speciale dell'imputato ha trasmesso, via pec, dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, sottoscritta anche dal proprio assistito; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELE GIOVANNI nato a ACQUAFORMOSA il 18/12/1962 avverso la sentenza del 13/01/2022 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Mele Giovanni ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, con la quale è stata confermata la sentenza del Giudice di pace che lo ha condannato alla pena di C 250 di multa per il reato di cui agli artt. 110 e 612 cod. pen; Rilevato che il 1 aprile 2022 il difensore e procuratore speciale dell'imputato ha trasmesso, via pec, dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, sottoscritta anche dal proprio assistito; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Prèsident0'