Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints barred from Supreme Court review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely factual complaints rather than legal errors. The appellant challenged the lower court's conviction for violence and threats, arguing the facts were misinterpreted, but the Court ruled such arguments are excluded from cassation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible when they consist solely of factual complaints or requests for a re-evaluation of evidence, as these must be addressed to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNASCONI MARCO ANTONIO nato a MILAZZO il 17/03/1965 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Bernasconi Marco Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile dei reati di violenza privata, minaccia aggravata e lesioni aggravate; Considerato che il primo e secondo motivo di ricorso - ribaditi nei motivi nuovi trasmessi per l'odierna udienza - con i quali il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, che propongono una rilettura delle modalità dell'azione e dell'attendibilità della persona offesa, ampiamente argomentate nella sentenza impugnata (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigli