Italian Supreme Court dismisses appeal against partial confirmation of attempted aggravated theft conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The Court of Appeal had previously rejected defenses of necessity and specific mitigating circumstances while confirming the denial of general leniency. The Supreme Court found the lower court's reasoning legally sound and devoid of any unreasonable error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal that merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning is inadmissible due to lack of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGIERI COSIMO nato a CATANZARO il 29/10/1972 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Berlingieri Cosimo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che ha parzialmente confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di tentato furto pluriaggravato; Considerato che i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: la Corte d'appello ha, difatti, escluso la sussisi:enza dello stato di necessità (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, Petrache, Rv. 265888) e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. (sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasann, Rv. 282402), nonché confermato il diniego delle attenuanti generiche (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693), sec:ondo un percorso argomentativo corretto in diritto e che non evidenzia margine alcuno di irragionevolezza;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigl