Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 1466/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment due to statute of limitations barring prosecution for aggravated fraud and forgery charges.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1466/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the second-instance judgment which had previously declared the defendant not liable due to the statute of limitations. The appellant argued for a violation of criminal law and failure to consider decisive evidence regarding the revocation of a testimonial discharge. The court ruled that the statute of limitations for the charged offenses had expired before the appealed decision was rendered, extinguishing the criminal liability.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 476, comma 2; Art. 482, comma 2, cod. pen.: When the statute of limitations for a criminal offense has expired prior to the final judgment, the judgment must be annulled without remittal because the offense is extinguished.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations criminal liability annulment without remittal forgery charges aggravated fraud carenza di credibilità oggettiva falsa testimonianza testimone a discarico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 476, comma 2, cod. pen.
L'ammissibilità dell'impugnazione - nella parte in cui articola censure inerenti la revoca del testimoniale a discarico - impone il rilievo della prescrizione del reato di cui all'art. 476, comma 2, 482 cod.
Art. 482, comma 2, cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARINARO ANTONIO nato a CORIGLIANO CALABRO il 14/06/1982 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha, in riforma della decisione di primo grado, dichiarato non doversi procedere nei confronti di Antonio Marinaro in ordine ai reati di truffa aggravata e falso di cui agli artt. 483, 478 co.3 e 482, al medesimo ascritti ai capi a), b), c) per intervenuta prescrizione, riducendo la pena inflitta per il residuo capo d).

2. Avverso la sentenza indicata ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, denunziando violazione e falsa applicazione della legge penale e mancata assunzione di prova decisiva.

3. L'ammissibilità dell'impugnazione - nella parte in cui articola censure inerenti la revoca del testimoniale a discarico - impone il rilievo della prescrizione del reato di cui all'art. 476, comma 2, 482 cod. pen. sub d), maturata - tenuto conto di giorni tre di sospensione - il 13 aprile 2019, in epoc:a antecedente alla deliberazione della sentenza impugnata.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigliere estensore il Pr,zide,tte