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Ordinanza — n. 1226/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to non-allowed complaints and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1226/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment confirming aggravated assault convictions, citing violations of procedural and substantive law regarding self-defense and provocation. The court rejected these claims because they constituted non-allowed complaints, mere factual censure, or generic repetitions without specific new evidence.

Regesto Legislator

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Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 52, 62 n. 2 cod. pen.; Art. 165 cod. pen.: Appeals based on non-allowed complaints, mere factual censure, or generic arguments without specific new evidence are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-allowed complaints mere factual censure generic arguments procedural costs self-defense claim aggravated assault inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 52 cod. pen.
Art. 62 n. 2 cod. pen.
Art. 165 cod. pen.
Art. 610 cod. proc. pen.
Art. 611 cod. proc. pen.
artt. 192 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite Filardo n. 29541 del 16/07/2020
Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012
280027; vuoi perché costituite da mere censure in fatto (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Rv.
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UKAH 30SHUA MIKE nato il 09/05/1977 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - Rilevato che UKAH JOSHUA MIKE ricorre, con tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna dell'8 novembre 2021, che ha confermato la condanna inflittagli, anche agli effetti civili, per il delitto di lesioni aggravate commesso il 22 giugno 2015 in danno di Anyaegbu William; - dato atto che in data 29 ottobre 2022 è pervenuta in Cancelleria memoria a firma del difensore della parte civile con la quale sono state rassegnate conclusioni; - considerato che: il primo ed il secondo motivo di ricorso, che denunciano violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 52 e 62 n. 2 cod. pen. e vizio di motivazione, in punto di diniego di riconoscimento all'imputato della scriminante della legittima difesa e della circostanza attenuante della provocazione, constano di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità: vuoi in forza del principio di diritto enunciato dalla sentenza a Sezioni Unite Filardo n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027; vuoi perché costituite da mere censure in fatto (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Rv. 253227); vuoi perché aspecifiche, in quanto meramente riproduttive di rilievi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito [quali quelli ostesi al punto 3] della sentenza impugnata; ,/ il terzo motivo di ricorso, che denuncia la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 165 cod. pen. e il vizio di motivazione, è generico, giacché reitera le medesime generiche doglianze articolate con il corrispondente motivo di appello (cfr. 4), senza nulla allegare di concreto e specifico in ordine all'impossibilità dell'imputato di far fronte al pagamento della provvisionale cui l'accordatogli beneficio della sospensione condizionale della pena era stato condizionato; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; - ritenuto, altresì, che nulla è dovuto per le spese di parte civile, essendosi la difesa di quest'ultima limitata a chiedere la dichiarazione d'inammissibilità o il rigetto del ricorso senza addure ragioni a sostegno: tanto in applicazione del principio di diritto secondo il quale, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, anche se i motivi di ricorso da lui proposti riguardino esclusivamente la pena inflitta, purché la domanda di restituzione o risarcimento del danno sia stata accolta in sede di merito e, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il consigli