Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances regarding sentencing and lack of specific factual errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Longoni's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Longoni challenged the lower court's conviction for serious injuries and the denial of a mitigating circumstance, arguing a flaw in the reasoning regarding the aggravating factors. The court rejected these claims as generic complaints that merely requested a re-evaluation of evidence without alleging specific, decisive distortions of the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 583, comma 1, nn. 1 e 2 cod. pen.; Art. 62 n. 6 cod. pen.: A cassation appeal based on generic grievances regarding the evaluation of evidence and the reasoning for sentencing is inadmissible if it fails to allege specific, decisive distortions of the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGONI LUIGI nato a SEREGNO il 21/06/1964 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di LONGONI LUIGI per il delitto di lesioni gravi in danno di Rapetti Riccardo Luigi; - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, con un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il motivo, con il quale si contesta, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, l'operata valutazione delle prove e, quindi, la tenuta dell'impianto motivazionale sotteso al riconoscimento dell'aggravante della gravità delle lesioni cagionate alla persona offesa (art. 583, comma 1, nn. 1 e 2, cod. pen.) e al diniego di concessione della circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen., è affidato a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710;
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708), ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di decisivi e specifici travisamenti, e, comunque, in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Con ere estensore Il P