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Ordinanza — n. 1204/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for false certification due to lack of reviewability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1204/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Sonia Nicotra's appeal against her criminal conviction inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to examine specific defenses regarding the preparation of pre-printed certification forms and incorrectly assessed her subjective intent as eventual intent. The court ruled that the lower court had explicitly considered these arguments but rejected them based on the appellant's assumption of risk, and that the factual evaluation of subjective intent falls outside the scope of review by the Court of Cassation.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible when the lower court has explicitly considered the appellant's arguments but rejected them based on established facts, or when the appeal concerns the factual assessment of subjective intent in a case with no evident illogicality.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility subjective intent review false certification conviction Court of Cassation limits dolo eventuale assessment falsità ideologica in documenti sanzione disciplinare del notaio sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOTRA SONIA nato a CATANIA il 29/12/1974 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nicotra Sonia, riconosciuta colpevole del delitto continuato di cui all'art.483 cod. pen., commesso in Trieste il 7 ottobre 2014 e il 7 aprile 2015, ricorre, tramite il difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 18 novembre 2021, confermativa di quella di primo grado.

2. Affida l'impugnativa ad un solo motivo, con il quale, sotto l'egida del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, si duole: dell'omesso esame di specifiche deduzioni di gravame aventi ad oggetto le modalità di compilazione dei moduli prestampati, ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni; dell'erronea valutazione degli elementi di fatto dai quali è stato desunto l'elemento soggettivo del reato, nella forma del dolo eventuale.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Non sussiste il denunciato omesso esame delle dianzi indicate deduzioni difensive, posto che dalla motivazione sottoposta a sindacato emerge come la Corte territoriale ne abbia tenuto espressamente conto (cfr. pag. 3, terzo capoverso, della sentenza impugnata), ma le abbia disattese argomentando nel senso che l'imputata si fosse assunta il rischio di attestare il falso pur di essere inserita nelle graduatorie relative all'impiego scolastico, non essendosi fatta carico di verificare né l'oggetto di quanto gli veniva richiesto di dichiarare, né come avrebbe dovuto rendere la risposta, sebbene ciò la esponesse alla possibilità di essere esposta a conseguenze penali. 3.2.

Le ulteriori censure, in punto valutazione degli indicatori fattuali dell'elemento soggettivo del reato, sono estranee alla possibilità di sindacato di questa Corte di legittimità, vieppiù al cospetto di un doppio conforme accertamento di merito, che non si segnala per alcuna illogicità evidente, e che anzi è contrastato con argomenti privi di effettivo confronto critico con la ratio decidendi della statuizione impugnata.

4. Per tutto quanto sopra, s'impone la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Cos