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Ordinanza — n. 1171/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming self-defense and weapon aggravation as inadmissible for mere fact complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1171/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Vincenzo Argirò inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for aggravated assault, arguing self-defense and the inapplicability of the weapon aggravation. The court rejected these claims because they merely reiterated factual disputes already reviewed by the trial judge without identifying specific procedural errors.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals based on mere complaints of fact or requests for a new factual reconstruction are inadmissible, as the court of appeal lacks the power to re-evaluate evidence or adopt different factual parameters than the trial judge.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere fact complaints factual reconstruction self-defense defense aggravated assault reati violenti risarcimento alle vittime di reati pentito

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000) P.
art. 585 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, F.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso
280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, O.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGIRO VINCENZO nato a STIGNANO il 02/07/1955 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Vincenzo Argirò, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione di primo grado con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di lesioni aggravate.

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto - con cui si contesta la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, in merito alla valutazione delle prove ed all'affermazione di responsabilità del ricorrente, proponendo il possibile riconoscimento della scriminante della legittima difesa e l'inconfigurabilità dell'aggravante dell'uso dell'arma, da cui la sussistenza dell'art. 585 cod. pen. - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si vedano i punti 1.1. e 2.1. della sentenza impugnata) sono costituiti da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali.

Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482;

Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000) P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8