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Ordinanza — n. 1154/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being filed against a 2017 post-act sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1154/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without a full hearing. The appellant challenged a second-instance judgment rendered on November 5, 2021, which was issued pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. This specific procedural provision applies to sentences pronounced after August 2, 2017, rendering such appeals inadmissible under Article 610, paragraph 5-bis, of the same code.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 599-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences issued under Art. 599-bis after August 2, 2017, are inadmissible de plano.

Parole chiave

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inadmissible appeal de plano dismissal Art 599-bis Cassation procedure post-2017 sentence opposizione al precetto esecutivo pena convenzionale concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 599-bis, cod. proc. pen.
pen., in quanto proposto avverso sentenza pronunciata a norma dell'art. 599- bis cod.
art. 599- bis cod. proc. pen
pen., in quanto proposto avverso sentenza pronunciata a norma dell'art. 599- bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DADDATO DAVIDE nato a BARLETTA il 21/12/2001 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIi dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile, per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto avverso sentenza pronunciata a norma dell'art. 599- bis cod. proc. pen. dopo il 2 agosto 2017; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.