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Ordinanza — n. 1020/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal against agreed sentence dismissed as defendant cannot challenge freely agreed penalty amount.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1020/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the defendant cannot challenge the specific amount of a sentence freely agreed upon with the prosecution. The material facts show the defendant argued the agreed penalty was too high, but the prosecution contended the agreement was congruous and based on a full prior finding of guilt. The court ruled that since the first-instance judge already fully ascertained responsibility before the agreement, the defendant loses the right to contest the final agreed measure.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The defendant cannot challenge the specific amount of a penalty freely agreed upon with the prosecution in a concordato procedure, as the first-instance judge's full ascertainment of responsibility precedes the agreement, rendering such a challenge inadmissible.

Parole chiave

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concordato penale sentenza concordata ammissibilità ricorso pena concordata Corte di Cassazione rinuncia al dibattimento orale facoltà di astenersi dal testimoniare revisione di una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCOPO GAETANO nato a ACERRA il 31/07/1958 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso al-le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 27386/2022 Rilevato che Piscopo Gaetano ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Considerato che il motivo proposto — con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge concernente l'entità della pena inflitta — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il consiglie