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Sentenza — n. 1014/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for attempted injury due to missing private prosecution requirement under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1014/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for attempted injury because the required private prosecution (querela) was absent from the case file. The defendant argued the trial violated the law by proceeding without this mandatory condition for the specific offense. The court ruled that since the crime is procedurally dependent on a private complaint, the trial could not legally continue without it.

Regesto Legislator

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Art. 582, comma 2, cod. pen.; Art. 56, cod. pen.: The court annuls a conviction for attempted injury when the mandatory private prosecution is missing, as the offense is procedurally dependent on such a complaint.

Parole chiave

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private prosecution requirement attempted injury offense procedural dependency missing querela annulment without remittal azione civile omissione di soccorso indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

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Art. 582, comma 2, cod. pen.
Il ricorso va accolto, in quanto il reato di cui all'art. 582 cod.pen., in combinato disposto con l'art.
Art. 56, cod. pen.
582 cod.pen., in combinato disposto con l'art. 56 cod.pen., privo di aggravanti, è procedibile a querela di parte ai sensi dell'art.
art. 582 cod.pen
Il ricorso va accolto, in quanto il reato di cui all'art. 582 cod.pen., in combinato disposto con l'art.
art. 56 cod.pen
582 cod.pen., in combinato disposto con l'art. 56 cod.pen., privo di aggravanti, è procedibile a querela di parte ai sensi dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAOUANE AISSAM nato il 02/04/1985 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; n. 27037/22

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di Raouane Aissam per il reato di tentate lesioni personali.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge per mancanza di querela.

3. Il ricorso va accolto, in quanto il reato di cui all'art. 582 cod.pen., in combinato disposto con l'art. 56 cod.pen., privo di aggravanti, è procedibile a querela di parte ai sensi dell'art. 582, comma 2, cod.pen.; ebbene, tale querela risulta mancante agli atti del procedimento.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per mancanza di condizione di procedibilità;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per mancanza di condizione di procedibilità. Così deciso il 1