Civil appeal dismissed for prescription; court rejects defense's suspension argument citing judicial delay rule.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the civil appeal inadmissible, ruling that the statute of limitations had expired before the first-instance judgment. The appellant argued that a specific hearing postponement from September 2013 to March 2014, caused by a lawyer's withdrawal from collective abstention, should have suspended the prescription period. The court rejected this claim, noting the actual delay was due to an indefinite suspension of judicial activities in March 2014, which falls outside the suspension categories of Article 159 of the Criminal Code. Consequently, the court held that judicial delays do not suspend prescription when distinct from delays attributable to the accused or their counsel.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 159 cod. pen.; In cases of concurrent grounds for postponing the trial, the delay attributable to the judge prevails over that attributable to the accused or their counsel, meaning such postponements do not suspend the running of the statute of limitations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile ZITO ADRIANO nato a NAPOLI il 26/04/1970 nel procedimento a carico di: FERRARO GIOVANNA nato a VILLARICCA il 24/08/1984 FERRARO PIETRO nato a NAPOLI il 21/09/1957 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Zito Adriano ricorre, quale parte civile, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti degli imputati Ferraro Giovanna e Ferraro Pietro per il decorso del termine di prescrizione in data anteriore alla sentenza di primo grado, revocando le statuizioni civili; preso atto che la parte civile ha depositato una memoria a sostegno del ricorso;
Considerato che i due motivi di ricorso — che deducono l'erronea dichiarazione della prescrizione per il mancato computo del rinvio dell'udienza del 16 settembre 2013 al 24 marzo 2014 in conseguenza della adesione del difensore alla astensione collettiva dalle udienze — sono manifestamente infondati, in quanto l'udienza indicata (fissata dinanzi alla sezione distaccata di Marano) è stata rinviata dal giudice con provvedimento datato 16 settembre 2014 a causa della «sospensione a tempo indeterminato di tutte le attività giudiziarie ed amministrative della sezione distaccata», e dunque per un motivo del tutto diverso da quello dedotto dalla parte, che non rientra in alcuno dei casi di sospensione previsti dall'art. 159 cod. pen.; al riguardo va ricordato che:
«In tema di prescrizione del reato, nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione» (Sez. 5, n. 36990 del 24/06/2019, Levita, Rv. 277533 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così