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Ordinanza — n. 966/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as irrelevant to prescription; court rejects lack of motivation claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 966/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Coppola's appeal inadmissible because it challenged the court's reasoning on liability and sentencing rather than the prescription itself. Coppola argued the lower court failed to properly address his responsibility and the penalty's magnitude, but the court found these arguments irrelevant to the extinction of the crime by prescription. Consequently, the appeal was rejected, and Coppola was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 612 comma 2 cod. pen.; Art. 129 comma 2 cod. proc. pen.: An appeal challenging the reasoning regarding liability or sentencing is inadmissible when the contested judgment declares the crime extinguished by prescription.

Parole chiave

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criminal prescription inadmissible appeal lack of motivation relevance of arguments procedural costs minaccia nel diritto penale abbandono del procedimento penale stralcio del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 612 comma 2 cod. pen.
Art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA GIOVANNI nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 08/02/1980 avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Coppola Giovanni ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 612 comma secondo, cod. pen. (capo A); Ritenuto che il ricorso, che contesta il vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità e sulla entità della pena, è del tutto inconferente rispetto all'oggetto della pronuncia di prescrizione impugnata; Chiarito che non risultano, né sono dedotti elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/