Italian Court dismisses appeal as inadmissible for repeating already examined and rejected grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal fees and a fine. The appellant argued against a lower court's decision regarding drug possession, but the Court found the new arguments were merely repetitive of issues already thoroughly analyzed and rejected in the prior judgment. Consequently, the appeal was dismissed because it failed to present novel legal grounds warranting further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals based solely on grounds already examined and rejected in a prior judgment are inadmissible as they lack novelty and do not justify a new trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HILA ALFRED nato il 02/07/1983 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alfred Hila avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con motivazione lineare e coerente, frutto di un esauriente disamina dei dati processuali e di una corretta valorizzazione giuridica dei fatti in relazione alla finalità della detenzione della sostenza stupefacente riscontrata, funzionale allo spaccio e non all'uso erson?de ( si vedano le considerazioni spese negli ultimi due capoversi di pagina 2, immuni a cerft,ure. prospettabili in questa sede); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod, proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022.