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Ordinanza — n. 770/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds are merely reproducible criticism of first instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 770/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds relied upon were merely reproducible criticisms of the lower court's judgment. The defense argued for incongruities in the evidence and an alternative reading of probative sources, which the court found to be outside the scope of a legality review. Consequently, the court ruled that these issues were already adequately examined by the court of first instance with sufficient motivation.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds are merely reproducible criticisms of the first instance judgment rather than specific legal errors.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal legality review scope reproducible criticism court of first instance procedural error traffico di cocaina imputazione per reati di stupefacenti consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAPPONE SALVATORE nato a PALERMO il 28/03/1979 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; --(' letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Giappone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura, legati al giudizio di responsabilità e alla ascrivibilità del fatto contestato al ricorrente, già adeguatamente vagliati e da: giudice di merito con motivazione che la difesa contrasta adducendo incongruenze ociiche non riscontrate e semmai attraverso una inammissibile alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, le quali ultime, piuttosto, risultano interpretate con ::neare e coerente logicità all'esito di una esauriente disamina dei relativi dati ( si veda il punto dea motivazione) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proceual; e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022.