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Ordinanza — n. 768/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were merely repetitive of already decided merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 768/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because its grounds were merely repetitive of arguments already fully examined and rejected at the second instance. The appellant sought to challenge the finalization of the seized substance under Article 131-bis of the Penal Code, arguing against its illegality. The court rejected this because the lower court had already provided a complete and precise legal reasoning on the non-applicability of the non-punishability cause and the specific value of the seized items.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already examined and rejected in the judgment of merit, which must contain a complete and precise legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds merits already decided Article 131 bis Cassation procedure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 131 bis cod. pen.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INGRILLI' RICCARDO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 29/03/1989 avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto H ricorso proposto nell'interesse di Riccardo ingrilii avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva trasmessa nell'interesse del ricorrente ad ulteriore sostegno della ammissibilità dei motivi; che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vqHati e disattesi con corretti argomenti giuridici e con un motivare iineare e puntuale dal :1_1(:):(.2 di merito con riguardo alla finalizzazione illecita della sostanza detenuta dal prevenuto ( vedano !e considerazioni spese dall'ultimo capoverso di pagina 2 ) e in relazione alla non auplicabilita della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. poc. pen. ( esclusa facendo sintetico ma compiuto riferimento al disvalore non minimo della condotta in ragione del dato Oit_, ;(3 sostanza cl•tenLita, da rieenersi adeguato in ragione della estrema denericità m:cta su terna dal rilievo difensivo esposto in appello) rilevate che aillinammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui &l'art. 616 cod. nen.

D n 7), Hara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese (:,1-oce , ;a'i e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022