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Ordinanza — n. 489/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic complaints lack specific argumentation against conviction reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 489/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Semmah Ayoub inadmissible due to a lack of specific argumentation. The appellant complained about the conviction for attempted and consummated theft, claiming insufficient reasoning regarding his possession of stolen goods. The court rejected this because the lower court's decision was logically sound and the appellant's objections were too general to challenge the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and fail to provide a specific, reasoned critique of the lower court's motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaints lack of argumentation criminal conviction Cassazione ordinanza testimonianza inattendibile lacune probatorie mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEMMAH AYOUB nato il 05/01/1987 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Semmah Ayoub, ritenuto responsabile dei reati di tentato furto e furto consumato di capi d'abbigliamento (capi A e B della rubrica). Rilevato che il ricorrente si duole dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione al capo B) della rubrica, lamentando carenza di motivazione sul punto.

Considerato che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo: i giudici di merito, con argomentare logico, hanno posto in evidenza come l'imputato fosse stato sorpreso in possesso della refurtiva, riconosciuta dal proprietario e allo stesso restituita, desumendo da ciò la sua colpevolezza in ordine al reato contestato. Considerato che le doglianze difensive risultano del tutto generiche, in quanto manchevoli di una critica argomentata alle ragioni espresse in motivazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presid