Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and failure to raise new issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Di Lorenzo Antonio inadmissible for manifest unfoundedness. The appellant failed to specify how Article 129 of the Code of Criminal Procedure applied and did not address the reasons given in the summary trial judgment. Consequently, the court rejected the claim and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded due to a complete lack of specific legal arguments or because a new issue of immediate acquittal was not raised before the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LORENZO ANTONIO nato a NAPOLI il 03/04/1982 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Di Lorenzo Antonio a mezzo del difensore. Rilevato che il ricorrente invoca l'annullamento della sentenza impugnata per inosservanza della legge penale, deducendo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; vista la memoria depositata innanzi a questa Corte, in cui la difesa insiste nel richiedere l'annullamento della sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Considerato che l'impugnazione non contiene alcuna enunciazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono: per un verso, infatti, il ricorrente non specifica sotto quale profilo troverebbe applicazione l'art. 129 cod. proc. pen.; per altro verso non si confronta con la motivazione della sentenza, pronunciata a seguito di rito abbreviato, nella quale sono indicate le ragioni poste a fondamento del decisum. Considerato che la questione concernente la presunta esistenza di cause di immediato proscioglimento dell'imputato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., presenta carattere di novità, non avendo la difesa devoluto la questione alla Corte di merito, con conseguente inammissibilità del ricorso anche sotto tale aspetto (cfr.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745). Rilevato, pertanto, che I ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pres