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Ordinanza — n. 478/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to specific lack of evidence regarding controlled liberty conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 478/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense failed to substantiate its claim for a substitute penalty with specific evidence. The appellant argued for controlled liberty under Article 53 of Law 689/81, but the lower court found him undeserving due to his status as a repeat offender. The court ruled that the appeal was generic and did not address the specific reasons for the denial of the benefit.

Regesto Legislator

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Art. 53 e ss. della L. 689/81; Art. 58 della L. 689/81: The appeal is inadmissible when the defense merely asserts conditions for substitute penalties without documenting facts or engaging with the lower court's specific reasoning on the convicted person's undeserving status.

Parole chiave

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substitute penalty controlled liberty inadmissible appeal specific evidence repeat offender Article 53 Law 689 judicial discretion godimento dei diritti civili

Disposizioni normative citate

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Art. 53 e ss. della L. 689/81
Art. 58 della L. 689/81
Deve rammentarsi come, ai sensi dell'art. 58 I.
Art. 616 cod. proc. pen.
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 625, comma 1, n. 7-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 37533 del 09/06/2021, Pizziconi
Sez. 4, n. 37533 del 09/06/2021, Pizziconi, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANIA GIOVANNI nato a ERICE il 25/02/1947 avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione Catania Giovanni, ritenuto responsabile di plurimi episodi di furto di energia elettrica e di acqua, aggravati ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7-bis cod. pen. (capi A e B della rubrica). A motivi di ricorso la difesa lamenta la violazione degli artt. 53 e seguenti della I. 689/81, dolendosi della mancata applicazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata.

Il ricorso è inammissibile. Le doglianze articolate nell'impugnazione sono aspecifiche: la difesa si limita ad affermare, in modo generico, la sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio, senza documentare l'assunto e senza confrontarsi con la motivazione offerta in sentenza dalla Corte di merito. Deve rammentarsi come, ai sensi dell'art. 58 I. 689/81, la decisione di sostituire la pena detentiva sia rimessa all'apprezzamento del giudice, il quale, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 del codice penale, può provvedere alla sostituzione ove ritenga che le prescrizioni saranno adempiute dal condannato (cfr.

Sez. 4, n. 37533 del 09/06/2021, Pizziconi, Rv. 281928:"La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ed è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, poiché la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla sernidetenzione e alla libertà controllata"). La Corte di merito, offrendo congrua giustificazione, ha posto in rilievo come il Catania sia soggetto pluripregiudicato, immeritevole dell'invocato beneficio.

Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consi