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Ordinanza — n. 301/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 301/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Palmerini against the Ancona Court of Appeal inadmissible. The appellant argued against a conviction for the crime specified in Article 368 of the Penal Code, but the court found her arguments to be mere factual complaints rather than legal issues. Consequently, the court ruled that these grievances were already adequately examined and rejected by the lower court, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 368 cod. pen.; Art. 369 cod. proc. pen.: Appeals based solely on factual complaints or mere expressions of dissatisfaction without raising new legal grounds are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissible grounds factual complaints Article 368 penal code procedural costs Cassa delle ammende legal merit review bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 368 cod. pen.
Art. 369 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMERINI MILENA nato a PESARO il 31/05/1970 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 28411/22 PALMERINI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria depositata in data 25 novembre 2022; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso e ribaditi con la citata memoria non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica con adeguata valutazione degli elementi di prova; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i