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Ordinanza — n. 287/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior settlement agreement waiving legal qualification objections.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 287/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties had previously reached a settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a different legal qualification of the facts, but the court noted that such agreements require parties to waive further objections regarding legal characterization in the cassation phase. Consequently, the generic claim of erroneous qualification was rejected as it lacked specific factual grounds and violated the procedural limits of the settlement.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 56 l. 103/2017: A settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, as amended by Article 56 of Law No. 103 of June 23, 2017, constitutes an institution whereby the parties agree on the legal qualification of the acts and the penalty amount, thereby implying a waiver of any further objections regarding legal characterization in the subsequent litigation of legality, with the sole exception of the imposition of an illegal penalty.

Parole chiave

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settlement agreement legal qualification cassation appeal waiver of objections Article 599-bis procedural inadmissibility criminal procedure code reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Pace Mariano impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 56 l. 103/2017
pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 625-bis c.p.p.
pen., contro la quale è ammessa la sola possibilità di proporre quello straordinario per errore di fatto di cui all'art. 625-bis cod.
Art. 73 DPR 309/90
Art. 337 c.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo lo stesso sperinnentabile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., contro la quale è ammessa la sola possibilità di proporre quello straordinario per errore di fatto di cui all'art.
art. 625-bis cod. proc. pen
pen., contro la quale è ammessa la sola possibilità di proporre quello straordinario per errore di fatto di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACE MARIANO nato a NAPOLI il 05/08/1995 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Pace Mariano impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 14.000 di multa per il reato di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e 337 cod. pen. per illecita detenzione di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.

2. Il ricorrente denuncia erronea qualificazione giuridica.

3. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo lo stesso sperinnentabile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., contro la quale è ammessa la sola possibilità di proporre quello straordinario per errore di fatto di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen.

4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena.

In tale contesto, questa Corte ha avuto modo di osservare come risulti inammissibile il ricorso per cassazione volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). Questione, quella connessa alla erronea qualificazione, meramente enunciata senza che sia stato dedotto alcunché a fondamento della citata censura che, in quanto tale, si presenta generica e afferente, in definitiva, a dedotti vizi di motivazione.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co