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Sentenza — n. 51040/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for evasion, rejecting claims of minor offense and recidiva application issues.

Numero d'incarto Sentenza — n. 51040/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Smalah Mourad's appeal against his conviction for evasion, ruling both grounds infounded. The defendant argued the offense lacked particular minor severity due to his home detention compliance and claimed the recidiva aggravation was improperly applied. The court held that the lower court correctly assessed the offense's offensiveness and that the recidiva issue could not be raised as a new ground in the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 581 lett. a) cod. proc. pen.: The particular minor severity of an offense requires only decisive indicators to be indicated, and new grounds regarding recidiva cannot be introduced in an appeal if not raised in the original appeal.

Parole chiave

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particular minor severity evasion offense recidiva aggravation appeal grounds procedural admissibility recidiva nell'infrazione aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
In relazione alla applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato alla stregua dei criteri di cui all'art.
Art. 133 cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti perché basta l'indicazione di quelli ritenuti decisivi (Sez.
Art. 581 lett. a) cod. proc. pen.
283803) perché i motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione possono riguardare soltanto i capi o i punti della decisione impugnata che siano stati enunciati nell'originario atto di impugnazione ex art. 581, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Pertanto, il ricorso è infondato e dal suo rigetto deriva ex art. 616 cod.
art. 385 cod. pen
976/2022 del 12 gennaio 2023 la Corte d'appello di Perugia ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Perugia a Mourad Smalah per il reato ex art. 385 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
a) violazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti perché basta l'indicazione di quelli ritenuti decisivi (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta
pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti perché basta l'indicazione di quelli ritenuti decisivi (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.
Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, Villani
Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface
Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv.
Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan
248737), con una argomentazione che può essere anche implicita o risolversi in formule sintetiche (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv.
Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale
275057; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv.
Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna
256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv.
Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, Malucci
Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Smalah Mourad, nato in Algeria il 4/01/1969 avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Perugia il 23/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria scritta con cui il Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le note di trattazione scritta con cui l'avvocato Walter Guarini, difensore dell'imputato, insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 976/2022 del 12 gennaio 2023 la Corte d'appello di Perugia ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Perugia a Mourad Smalah per il reato ex art. 385 cod. pen. descritto nella imputazione.2. Nel ricorso presentato dal difensore di Smalah e nelle successive note di trattazione scritta si chiede l'annullamento della sentenza deducendo:

a) violazione dell'art. 131-bis cod. pen. per avere disconosciuto la particolare tenuità del fatto trascurando che il ricorrente non si sottrasse in modo significativo al controllo delle autorità di polizia perché, dopo avere trascorso la detenzione domiciliare senza commetterne violazioni, fu sorpreso nei pressi della propria abitazione con le buste della spesa in mano in un orario non distante da quello in cui gli era consentito di allontanarsi dal domicilio;

b) vizio della motivazione del rigetto della richiesta di disapplicazione della recidiva che, seppure reiterata, concerne condotte lontane nel tempo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato. In relazione alla applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti perché basta l'indicazione di quelli ritenuti decisivi (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). In particolare, la particolare tenuità del fatto nel caso di reato di evasione sussiste solo se la fattispecie concreta, sulla base di una valutazione congiunta degli indicatori relativi alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un'offensività minima.

In questa linea la Corte di appello ha adeguatamente giustificato l'esclusione della particolare tenuità del fatto, rilevando che l'imputato non ha fornito alcuna giustificazione della sua condotta e che, peraltro, egli avrebbe potuto ricorrere alla concreta alternativa lecita di rappresentare al competente Ufficio U.E.P.E. eventuali differenti esigenze rispetto all'orario in cui era autorizzato a allontanarsi dal domicilio.

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Nel terzo motivo di appello l'imputato aveva chiesto che fosse riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva e la determinazione della pena nel minimo. Le valutazioni relative alle circostanze attenuanti generiche costituiscono un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, e il cui esercizio va motivato quanto basta a far emergere la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità dei reo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640;

Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737), con una argomentazione che può essere anche implicita o risolversi in formule sintetiche (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142). A fortiori, questo principio vale nel caso in cui il giudice valuta se le circostanze attenuanti generiche risultano equivalenti o prevalenti rispetto alla aggravante della recidiva reiterata. Nella sentenza impugnata la Corte di appello ha adeguatamente chiarito che — mentre mancano elementi favorevoli per concedere le già riconosciute circostanze attenuanti generiche come prevalenti rispetto alla recidiva relativa a plurime precedenti penali anche recenti — la pena comunque corrisponde già al minimo edittale (1 anno di reclusione).

Per altro verso, deve rilevarsi che la richiesta di disapplicare la recidiva è stata avanzata in occasione della discussione dell'appello mediante note di trattazione scritta depositate dalla difesa dell'imputato per l'udienza cartolare del 23/09/2022. Nell'impugnazione di una sentenza, il motivo inerente alla confìgurabilità della recidiva costituisce un punto autonomo della decisione, sicché, se l'appello originario aveva riguardato soltanto aspetti della determinazione della pena (nella fattispecie il bilanciamento tra le circostanze e la misura della pena), il ricorrente non può contestare, con motivi aggiunti, l'insufficiente motivazione o la violazione delle disposizioni concernenti la recidiva (Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, Malucci, Rv. 283803) perché i motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione possono riguardare soltanto i capi o i punti della decisione impugnata che siano stati enunciati nell'originario atto di impugnazione ex art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259).

3. Pertanto, il ricorso è infondato e dal suo rigetto deriva ex art. 616 cod. proc pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. ro, C.+1 C=> C.4

P.Q.M.

— Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagament