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Sentenza — n. 49639/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls lower court's refusal to validate arrest, ruling it required only reasonableness check, not substantive evidence evaluation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 49639/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General successfully appealed the Verona Court's order releasing the suspect, arguing the lower court improperly evaluated the strength of evidence. The Supreme Court agreed, stating that during arrest validation, judges must only assess the reasonableness of police actions regarding flagrant offense, not the substantive merit of the crime. Consequently, the court annulled the release order without remand, confirming the arrest was legally valid.

Regesto Legislator

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Art. 386, comma 3; Art. 390, comma 1; Art. 380; Art. 381 cod. proc. pen.: In validating an arrest, the judge must limit verification to the reasonableness of police conduct regarding flagrancy and the possibility of the crime, without evaluating the suitability of evidence or the gravity of the suspect's responsibility.

Parole chiave

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validation of arrest flagrant offense reasonableness standard substantive evaluation police conduct drug trafficking cautionary measure imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 386, comma 3, cod. proc. pen.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, in sede di convalida dell'arresto (anche facoltativo) in flagranza, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3, e dall'art.
Art. 390, comma 1, cod. proc. pen.
386, comma 3, e dall'art. 390, comma 1, del codice di rito, deve limitarsi alla verifica della legittimità dell'operato della Polizia giudiziaria sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt.
Art. 380, cod. proc. pen.
Art. 381, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013
Sez. 6, n. 6878 del 5/02/2009
258230 - 01; Sez. 6, n. 6878 del 5/02/2009, P.M.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona c/ Muzzolon Filippo, nato a Noventa Vicentina il 2/3/2003 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Verona il 28/7/2023 Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata; letta la memoria di replica, depositata nell'interesse di Filippo Muzzolon, con cui si è chiesto di rigettare il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28 luglio 2023 il Tribunale di Verona non ha convalidato l'arresto di Filippo Muzzolon e ha disposto l'immediata liberazione dell'arrestato, se non detenuto per altra causa.

2. Filippo Muzzolon era stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

3. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, che ha dedotto violazione di legge, per avere il Tribunale ritenuto che difettasse il presupposto della sussistenza degli indizi di reato sulla base di una valutazione anticipata sulla fondatezza dell'accusa mentre avrebbe dovuto vagliare solo che l'arresto fosse contenuto nei limiti della ragionevolezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, in sede di convalida dell'arresto (anche facoltativo) in flagranza, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3, e dall'art. 390, comma 1, del codice di rito, deve limitarsi alla verifica della legittimità dell'operato della Polizia giudiziaria sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., senza valutare l'idoneità o meno degli indizi a configurare i reati ipotizzati, né in termini di gravità indiziaria, riservata alla successiva valutazione sull'applicabilità di una misura coercitiva, né in termini di apprezzamento della responsabilità dell'indagato, riservato alla cognizione del giudice di merito (Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, P.M. in proc. Scalici, Rv. 258230 - 01; Sez. 6, n. 6878 del 5/02/2009, P.M. in proc. Perri, Rv. 243072 - 01).

3. A tali principi non si è attenuto il Tribunale di Verona, il quale non ha convalidato l'arresto di Filippo Muzzolon, avvenuto nella flagranza del reato ipotizzato, avendo osservato che non si potesse escludere la destinazione dello stupefacente all'uso personale, considerati la modica quantità di sostanza e il mancato rinvenimento di contanti e strumenti, utilizzati dagli spacciatori per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente.Ciò pur a fronte - come segnalato nel ricorso - della detenzione da parte del ricorrente di stupefacente di diversa qualità (7,5 grammi di hashish, 1,7 grammi di cocaina e 10 pasticche di ecstasy), dell'alta potenzialità drogante, tipica delle pasticche di ecstasy, e del precedente per possesso di stupefacenti, oltre ai due precedenti di polizia, entrambi per delitti, riportati nonostante la giovane età.

Si è in presenza, dunque, di una valutazione di merito, peraltro assertivamente operata, completamente estranea al giudizio di convalida, nel cui ambito sarebbe stata necessaria e sufficiente la sola verifica sulla ragionevolezza dell'operato della Polizia giudiziaria, tenuto conto della situazione esistente al momento dell'adozione della misura pre - cautelare.

4. L'annullamento del provvedimento impugnato, che ne consegue, deve essere pronunciato senza rinvio, essendo la fase di convalida ormai definitivamente esaurita e dovendo questa Corte limitarsi a dare atto della legittimità, emergente per tabulas, dell'atto compiuto dalla Polizia giudiziaria.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto risulta legittimamente eseguito. Così deciso all'udienza del 21 novembre 2023 Il Con