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Ordinanza — n. 45915/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed as inadmissible for citing non-allowed grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45915/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Danilo Angelo Calì and Ivan Rizzo inadmissible de plano. The applicants challenged a consensual settlement sentence, arguing for non-allowed grounds such as the lack of verification of statutory acquittal causes and a generic objection to the sanction. The court ruled that only specific statutory grounds permit cassation appeals against consensual sentences, rendering the cited arguments invalid.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against consensual settlement sentences are inadmissible if based on grounds other than those expressly listed in the statute, such as the absence of acquittal causes or generic objections to the penalty.

Parole chiave

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consensual settlement sentence cassation appeal grounds Article 448 Code of Criminal Procedure inadmissible de plano statutory acquittal causes difetto di legittimazione del ministero pubblico assenza di caso di rigore difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:
Art. 129 cod. proc. pen.
c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; cl) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato che Danilo Angelo Calì ha lamentato la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 448 cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; cl) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato che Danilo Angelo Calì ha lamentato la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Can Danilo Angelo, nato a Catania il 22/11/1990 Rizzo Ivan, nato a Catania il 14/08/1997 avverso la sentenza emessa il 9/05/2023 dal Tribunale di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, essendo stati proposti per motivi non consentiti; considerato che il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

a) all'espressione della volontà dell'imputato;

b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;

c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; cl) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato che Danilo Angelo Calì ha lamentato la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., che non è un motivo che rientra tra quelli proponibili (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01); considerato che Ivan Rizzo ha censurato - peraltro genericamente - il trattamento sanzionatorio, ma ciò non è consentito, in quanto la pena •è stata applicata sulla base dell'accordo consensuale tra le parti e non risulta inficiata da illegalità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2023 Il