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Ordinanza — n. 45912/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging non-exhaustible grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45912/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano for failing to rely on one of the four statutory grounds permitted under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court failed to verify specific statutory exemptions and sentencing provisions, which the Court determined were not among the allowable grounds for review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448 c.p.p.; Art. 444 c.p.p.; The appeal to the Court of Cassation against a judgment rendered under Article 444 of the Code of Criminal Procedure is admissible only for grounds relating to the expression of the accused's will, lack of correlation between the request and the judgment, erroneous legal qualification of the act, or illegality of the penalty or security measure imposed.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility Article 448 Code of Criminal Procedure Statutory grounds for review De plano inadmissibility Legal qualification error disdetta in periodo di prova indennità di buonuscita soppressione di prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 448 c.p.p.
Art. 444 c.p.p.
103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
L. 23/6/2017 n. 103
pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.
Art. 129 c.p.p.
d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato che il ricorrente, nel lamentare la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 131 bis c.p.
e la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
art. 448 cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato che il ricorrente, nel lamentare la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 131 bis cod. pen
e la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., ha dedotto motivi che non rientrano tra quelli proponibili (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Friuli Cosimo, nato a Grottaglie il 3/06/1978 avverso la sentenza emessa il 28/04/2023 dal Tribunale di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto per un motivo non consentito; considerato che il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

a) all'espressione della volontà dell'imputato;

b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;

c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;

d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate; rilevato che il ricorrente, nel lamentare la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., ha dedotto motivi che non rientrano tra quelli proponibili (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2023 Il Cons