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Ordinanza — n. 45709/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic lack of motivation under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45709/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Ivano Pragliola inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court's decision lacked proper motivation regarding the application of Article 133 of the Penal Code, but the Court found these grounds did not fall within the specific vices listed in Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal based on a generic lack of motivation is inadmissible if it does not allege specific vices enumerated in Article 448, paragraph 2-bis, and must be rejected de plano without formalities.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic lack of motivation Article 448 c.p.p. Article 610 c.p.p. de plano rejection Italian criminal procedure omitted reasoning motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, "senza formalità'', ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
art. 133 cod. pen
pen.: in particolare, l'impugnazione lamenta genericamente un vizio di motivazione per omessa illustrazione delle ragioni dell'applicazione dell'art. 133 cod. pen.; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, "senza formalità'', ai sensi dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Pragliola Ivano, nato a Napoli il 22/10/1978 avverso la sentenza del 20/04/2023 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il ricorso è inammissibile perché presentato per dedurre vizi diversi da quelli elencati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: in particolare, l'impugnazione lamenta genericamente un vizio di motivazione per omessa illustrazione delle ragioni dell'applicazione dell'art. 133 cod. pen.; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, "senza formalità'', ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/10