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Ordinanza — n. 44342/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against plea bargain sentencing due to restricted cassation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44342/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised did not fall within the specific exceptions permitted for challenging plea bargain sentencing decisions. The appellant argued for a violation of law regarding the lack of verification for personal drug use, but the court noted that such errors are only admissible if they are immediately obvious and eccentric to the charge. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod.: Appeals against plea bargain sentencing are strictly limited to specific statutory violations, excluding general errors in legal qualification unless they are immediately evident and eccentric to the charge.

Parole chiave

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plea bargain sentencing cassation appeal admissibility legal qualification error personal drug use Art. 448 cod. proc. pen. reati qualificati contro gli stupefacenti abuso di sostanze sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129 cod.
Invero, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art.
Art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017 n. 103
Invero, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art.
Art. 444, comma 2, cod. proc. pen.
(In motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso).
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Nel caso di specie, il giudice del patteggiamento ha dato atto della corretta qualificazione giuridica del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. F., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Annine
Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
279761 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv.
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, PG in proc. Cari
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, PG in proc. Cari, Rv.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Cervasio Alessandro, nato a Napoli il 22/04/1967 avverso la sentenza del 10/05/2023 del Tribunale di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Invero, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis, Sez.

F., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Annine, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Inoltre, è principio pacifico (da ultimo, v. Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, PG in proc. Cari, Rv. 279842 - 01) che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione. (In motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso).

Nel caso di specie, il giudice del patteggiamento ha dato atto della corretta qualificazione giuridica del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 - come richiesto dalle parti - senza che dagli atti emergesse l'evidenza della prova della destinazione dello stupefacente ad uso personale, circostanza questa neppure dedotta dall'imputato o dal suo difensore all'atto di formulare richiesta di applicazione della pena. Rilevato, pertanto, che alla dichiarazione di inammissibilità con procedura de plano segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non rinvenendosi elementi dai quali dedurre assenza di colpa nella proposizione del ricorso stesso - della somma, giudicata congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14/09/2023 Il nsigli